
Categoria 1 – Smaltimento di carcasse o prodotti di origine animale destinati solo all’eliminazione
Smaltimento di:
1. tutte le parti del corpo, incluse le pelli, dei seguenti animali:
- animali sospettati di essere affetti da una TSE, conformemente al regolamento (Ce) n. 999/2001 o in cui la presenza di una TSE è stata confermata
- animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della TSE
- animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circoanimali da esperimento
- animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali
2. materiali specifici a rischio e, ove non siano stati rimossi, i corpi interi di animali morti contenenti materiali specifici a rischio.